4 mag
2010

Stretta sui permessi per l'assistenza ai disabili

Un giro di vite sui permessi e altri benefici previsti dall’articolo 33 della legge 104/92, peraltro già modificato da successivi provvedimenti, per l’assistenza ai disabili. Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (disegno di legge 3 marzo 2010, n. 1167-B), diventeranno operanti importanti modifiche che riducono la platea di quanti potranno accedere ai permessi retribuiti previsti per l’assistenza a parenti handicappati e ai benefici in materia di mobilità.
In particolare, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto agli effetti previdenziali da contribuzione figurativa sarà riconosciuta al solo dipendente (pubblico o privato) che ha un rapporto di parentela con la persona da assistere di secondo grado, anziché di terzo.
Il rapporto di parentela fino al terzo grado rimane solo qualora i genitori o il coniuge della persona handicappata abbiano compiuto il 65esimo anno di età oppure siano essi stessi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
Inoltre il diritto verrà riconosciuto solo a “una” persona e non come prima a più lavoratori per l’assistenza di una stessa persona con handicap, tranne il caso dei genitori (anche adottivi) di un figlio handicappato che invece potranno fruirne alternativamente. Il nuovo testo puntualizza infatti che, successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in stato di gravità e non ricoverato, il diritto a fruire dei permessi sia riconosciuto ad “entrambi” i genitori, anche adottivi, che potranno beneficiarne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.
Altra modifica sulla scelta, ove possibile, della sede di lavoro: la sceltà andrà fatta sulla sede più vicina al domicilio della persona da assistere.


Il Giornale della Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri - Marco Perelli Ercolini - n. 4/2010
 

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